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Mercato elettrico e liberalizzazione dell’energia

Il Mercato elettrico, dal 1° luglio 2007, in Italia, come nel resto d’Europa, è stato rivoluzionato. È, infatti, scattata la completa liberalizzazione della domanda di energia elettrica, in attuazione della Direttiva UE 54 (elettricità)del 2003.

Si tratta di una ‘rivoluzione’ del mercato elettrico che nel nostro Paese riguarda quasi 30 milioni di famiglie che possono rivolgersi a venditori di energia elettrica anche diversi da quello da cui sono state rifornite sino ad ora, scegliendo l’offerta energetica ritenuta più interessante.

Con la liberalizzazione dell’energia , le imprese che commercializzano energia elettrica si trovano in un regime di concorrenza, così come lo sono le imprese produttrici. Competizione e pluralità di offerte quindi, con possibili benefici in termini di prezzi e qualità dei servizi.

Per aderire ad una nuova offerta, basta stipulare il contratto di energia elettrica con il fornitore prescelto: sarà il fornitore di energia elettrica ad inoltrare la richiesta di recesso al vecchio fornitore e ad occuparsi delle procedure necessarie ad attivare la nuova fornitura. Non va fatto alcun intervento sugli impianti e sui contatori: cambia infatti solo la gestione commerciale e amministrativa della fornitura di energia elettrica.

Una volta completato il passaggio, sarà il nuovo fornitore ad inviare le bollette. La continuità e sicurezza del servizio devono restare assicurata. L’impresa di distribuzione, che gestisce la rete elettrica locale, rimane la stessa anche se si sceglie di cambiare il proprio fornitore.

Le attuali regole del mercato dell’energia elettrica prevedono, poi, che chi ha scelto un nuovo venditore possa sempre cambiare scegliendone liberamente un altro, oppure tornare alle condizioni fissate dall’Autorità.

L’Autorità ha fissato tempi favorevoli ai consumatori per esercitare il “diritto di recesso” che estingue un contratto: a un cliente domestico può essere chiesto al massimo un mese di preavviso per passare a nuovo venditore; per una piccola impresa il preavviso massimo è di un mese quando sceglie per la prima volta di cambiare fornitore ed entrare nel mercato libero, mentre è di tre mesi per tutti i cambi successivi. 

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